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(Legge n.10 del 8 gennaio 1991 - D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993 - D.P.R. n.551 del 21
dicembre 1999)
PROROGA AL 31/12/2001 DELLA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE SCHEDE DI AUTODICHIARAZIONE
PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA INFERIORE A 35 kW
- visti l'art.31 comma 3 della Legge 10/91 e l'art.11 comma 18 del D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99, che affidano alle Province il controllo sull'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici nei Comuni con meno di quarantamila abitanti (nei Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto la competenza è comunale);
- visto altresi' che il Consiglio Provinciale, con proprio provvedimento n. 16 del 16/02/1998, ha stabilito che in una prima fase transitoria i controlli ordinari biennali previsti dalla normativa, si intendono effettuati nei casi in cui i soggetti interessati trasmettano apposita
autodichiarazione;
SI RENDE NOTO
che il D.P.R. 412/93, così come. modificato dal D.P.R. 551/99, fissando nuove norme per gli impianti di riscaldamento ha stabilito quanto segue:
- tutti gli impianti termici devono essere muniti di libretto d'impianto/centrale conforme al regolamento stesso;
- è obbligatorio un intervento di manutenzione all'anno mentre per l'analisi dei fumi e la verifica del rendimento di combustione la cadenza è diversa in base alla potenza del generatore di calore:
· fino a 35 kW, almeno una volta ogni due anni;
· superiore o uguale a 35 kW, almeno una volta all'anno;
· superiore o uguale a 350 kW , oltre alla verifica annuale, anche una seconda determinazione del solo rendimento di combustione.
- la manutenzione può essere effettuata solo da imprese abilitate ai sensi della L.46/90. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne una copia per ricevuta; nel caso di impianti unifamiliari di potenza inferiore a 35 kW il rapporto deve essere redatto conformemente all'allegato H al D.P.R.551/99; l'originale del rapporto dovrà essere conservato dal responsabile dell'impianto e allegato al libretto
d'impianto/centrale;
- il responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto termico è il proprietario dell'impianto o un terzo responsabile nominato ai sensi di legge; nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile dell'impianto termico è l'amministratore; nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali il responsabile dell'impianto è l'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare stessa;
- non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
SI INFORMA
CHE, A SEGUITO DI DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N.270 DEL 10/09/2001:
- LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE AUTODICHIARAZIONI PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA INFERIORE A 35 kW E' STATA PROROGATA AL
31/12/2001;
- LE TARIFFE UNITARIE APPLICATE ALL'UTENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO TERMICO DA PARTE DELLA PROVINCIA SONO LE SEGUENTI:
| IMPIANTO DI POTENZA |
Lire |
Euro |
| inferiore a 35 kW |
96.814 |
50 |
| uguale o superiore a 35 kW e inferiore a 116 kW |
193.627 |
100 |
| uguale o superiore a 116 kW e inferiore a 232 kW |
251.715 |
130 |
| uguale o superiore a 232 kW |
309.803 |
160 |
Pertanto:
- tutti i responsabili degli impianti termici con potenza inferiore a 35 kW (proprietari, occupanti a qualsiasi titolo o terzi responsabili),
che non abbiano già presentato
la scheda di autodichiarazione, ubicati nei Comuni con meno di 40.000 abitanti, possono fino al 31/12/2001 presentare o spedire alla Provincia di Ascoli Piceno - Piazza Simonetti n.36 - 63100 Ascoli Piceno, o alle sedi dei Circondari della Provincia (Fermo, Amandola e San Benedetto del Tronto) la scheda di autodichiarazione con conseguente assunzione di responsabilita' attestante il rispetto delle norme del D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99;
- all'autodichiarazione dovra' essere allegata attestazione del versamento sul NUOVO C/C POSTALE n. 11910635 intestato alla "Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno - Settore Ambiente" dell'importo di L. 12.000, indicando correttamente la causale "autodichiarazione impianti termici";
- la suddetta autodichiarazione con relativa attestazione di versamento è facoltativa e dovra' essere redatta su apposito modello e sottoscritta dai responsabili degli impianti;
- il modello di autodichiarazione e il bollettino di versamento prestampato saranno disponibili a breve presso gli uffici del Settore Ambiente della Provincia, dei Circondari della Provincia (Fermo, Amandola e San Benedetto del Tronto) , dei Comuni interessati e presso le sedi delle Associazioni dei Consumatori;
- ai sensi dell'art.11 comma 20 del D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99, sarà considerato valido come modello di autodichiarazione anche
l'allegato H al suddetto D.P.R. 551/99 con timbro e firma del terzo responsabile o del tecnico operatore; al modello "allegato H" dovrà essere allegata l'attestazione del versamento sul NUOVO C/C POSTALE n. 11910635 intestato alla "Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno - Settore Ambiente - Piazza Simonetti n.36 - 63100 Ascoli Piceno" dell'importo di
L. 12.000, indicando correttamente la causale "autodichiarazione impianti termici";
- come previsto dall'art.11 commi 18 e 20 del D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99, ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni pervenute, verranno effettuate verifiche a campione
senza alcun onere per gli utenti sugli impianti per i quali sia stata presentata la scheda di autodichiarazione e si provvederà invece a controlli,
con costo a totale carico degli utenti, per tutti gli impianti termici per i quali risulti non presentata la dichiarazione di cui sopra;
Ascoli Piceno,lì 25 settembre2001
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