Non perde la qualità di “società agricola”, il soggetto collettivo che concede in godimento a terzi terreni o unità immobiliari realizzando ricavi per un ammontare inferiore al 10% di quelli complessivi.
Il legislatore ha integrato l’art. 2 del dlgs n. 99/2004, permettendo la concessione in godimento, anche a titolo oneroso e anche a terzi, dei beni immobili; tale novità è stata introdotta, con decorrenza dallo scorso 20 ottobre, dal comma 8, dell’art. 36 dl 179/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.245, supplemento ordinario n.194, del 19/10/2012.
Il problema era stato evidenziato a suo tempo all’indomani dell’emanazione della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 50/E/2010, che era intervenuta fornendo chiarimenti sull’applicazione della tassazione fondiaria estesa alle società agricole di cui all’art.2 dlgs n. 99/2004.
Detto articolo, prima della modifica, considerava società agricole soltanto quelle che, nei propri patti o statuti sociali, prevedevano l’esercizio “esclusivo” delle attività agricole indicate dall’art.2135 c.c ( coltivazione del fondo, allevamento di animali e attività connesse) e che avevano integrato, nella propria denominazione e ragione sociale, l’intera locuzione “società agricola”.
Tali condizioni, per esempio, non permettevano di affidare a pagamento e in godimento (affitto o locazione) al proprio amministratore un’unità abitativa di proprietà del soggetto giuridico collettivo, giacchè il ricavo realizzato (affitto), sebbene irrisorio, non era contemplato nell’esercizio “esclusivo” delle attività agricole indicate dal citato art.2135 c.c.
Le nuove norme, al contrario, non considerano “distrattive”, dall’esercizio delle attività agricole, la concessione in locazione, comodato o affitto di fabbricati a uso abitativo o strumentale e dei terreni, purchè i ricavi ottenuti dalla concessione in godimento siano “marginali” rispetto a quelli realizzati dalla normale attività agricola.
Detta marginalità risulta rispettata quando l’ammontare dei ricavi, relativi alla concessione in godimento delle unità immobiliari e dei terreni, non superano il 10% dell’ammontare complessivo dei ricavi.
Il citato comma 8, dispone che detti ricavi (affitto o locazione) non sono attratti dalla tassazione fondiaria e, di conseguenza, ancorché la società rientri dei parametri indicati dall’art. 32, del dpr n. 917/1986, gli stessi formano reddito d’impresa, in ossequio alle regole dettate dal testo unico delle imposte sui redditi.
La novità, pertanto, permette di non perdere la qualifica di “società agricole” e la possibile qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap), continuando a beneficiare delle agevolazioni, in materia di imposizione indiretta e creditizia, disposte dal medesimo dlgs n. 99/2004.
Fonte: ItaliaOggi 02/11/2012