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Chi possiede fabbricati rurali strumentali non deve presentare la dichiarazione Imu

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Chi possiede fabbricati rurali strumentali non deve presentare la dichiarazione Imu
06-11-2012

I possessori di fabbricati rurali strumentali non sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu, neppure per gli immobili che sono iscritti al catasto terreni e che entro il prossimo 30 novembre dovranno transitare a quello edilizio urbano. È una delle indicazioni contenute nelle istruzioni al modello di dichiarazione approvato con decreto ministeriale. Secondo il ministero, rientra «nell'ottica della semplificazione amministrativa» esonerare i titolari di questi immobili dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, considerato che l'Agenzia del territorio rende disponibile sul portale dei comuni le domande presentate per il riconoscimento del requisito di ruralità.
I fabbricati iscritti al catasto urbano. Alla luce delle recenti modifiche normative, non conta più la classificazione catastale per avere diritto ai benefici fiscali sia per l'Ici che per l'Imu. I fabbricati rurali possono mantenere le loro categorie catastali originarie. E' sufficiente l'annotazione catastale, tranne per i fabbricati che siano per loro natura censibili nella categoria D/10. Con la circolare 2/2012 l'Agenzia ha anche fornito dei chiarimenti, relativamente a quanto disposto dal decreto ministeriale emanato il 26 luglio 2012, sugli adempimenti che devono porre in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l'annotazione negli atti catastali della ruralità, al fine di fruire anche per l'Imu dei benefici fiscali, così come disposto dall'articolo 13 del dl «salva Italia» (201/2011). Domande e autocertificazioni necessarie per il riconoscimento del requisito di ruralità, redatte in conformità ai modelli allegati al decreto ministeriale, avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio provinciale competente per territorio entro il 1° ottobre scorso, al fine di ottenere l'esenzione anche per gli anni pregressi. L'eventuale diniego di ruralità è impugnabile innanzi alle commissioni tributarie.
Infatti, nel caso di esito negativo del controllo sulle domande e autocertificazioni prodotte dagli interessati, l'Agenzia è tenuta a notificare un provvedimento motivato con il quale disconosce il requisito della ruralità.
Dagli atti catastali risultano anche le annotazioni negative sugli immobili, che impediscono ai contribuenti di poter fruire dei benefici fiscali. Com'è noto, dal 2012 sono però cambiate le regole sulle agevolazioni. In effetti, gli immobili adibiti ad abitazione di tipo rurale sono soggetti al pagamento dell'Imu con applicazione dell'aliquota ordinaria, a meno che non siano destinati a prima casa. Mentre per quelli strumentali, vale a dire quelli utilizzati per la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, non è più prevista l'esenzione, ma un trattamento agevolato con applicazione dell'aliquota del 2 per mille che i comuni possono ridurre all'1 per mille. E' stata confermata l'esenzione solo per i fabbricati strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani indicati in un elenco predisposto dall'Istat.
Gli immobili iscritti al catasto terreni. Non deve essere presentata la dichiarazione Imu neppure per i fabbricati iscritti al catasto terreni che devono essere trasferiti entro il 30 novembre a quello urbano. In base a quanto disposto dall'articolo 13 da questo passaggio obbligato sono esclusi quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione. Per gli immobili soggetti all'obbligo di dichiarazione al catasto, l'Agenzia ha chiarito che deve essere previamente presentato dagli interessati l'atto di aggiornamento del CT (tipo mappale), con trasferimento dei cespiti alla partita speciale 1 «enti urbani e promiscui». In caso contrario è previsto l'accatastamento d'ufficio, con addebito a carico dei titolari di spese e sanzioni amministrative. L'imposta municipale è dovuta a titolo di acconto e salvo conguaglio in base alla rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dovrà essere poi determinato dai comuni in seguito all'attribuzione della rendita definitiva.

Fonte: ItaliaOggi            03/11/2012

 

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