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Infortunati, le cure le paga l'Inail

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Infortunati, le cure le paga l'Inail
16-11-2012

Farmaci gratis ai lavoratori infortunati. Lunga è la lista dei medicinali necessari al pieno recupero dell’integrità psicofisica dei quali infortunati e tecnopatici possono ora richiedere il rimborso all’Inail. A tal fine va presentata domanda con allegati gli scontrini fiscali di acquisto.
Sulla novità, prevista dal T.u sicurezza (dlgs n. 81/2008) la circolare n. 62/2012 dell’Inail detta le istruzioni operative.
T.u sicurezza. Il T.u sicurezza riconferma il diritto a infortunati e tecnopatici, senza oneri a loro carico, a tutte le cure necessarie per il recupero dell’integrità psicofisica. L’Inail, infatti, conferma che l’istituto deve tenere indenni gli infortunati e i tecnopatici dalle spese connesse alle prestazioni curative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica e, pertanto, deve sostenere l’onere di tali prestazioni se non già assicurate dal sistema sanitario o erogate direttamente dall’Inail. La norma comporta, dunque, il rimborso, a cura e a carico dell’Inail, delle spese per le prestazioni sanitarie sostenute dagli assistiti Inail, inclusi i dipendenti pubblici e gli assistiti ex Ipsema, alla sola condizione che le prestazioni siano riconosciute “necessarie” dai medici dell’Inail stesso.
Le cure rimborsabili. L’individuazione delle prestazioni sanitarie, spiega l’Inail, fa riferimento esclusivamente alle cure “necessarie” al recupero dell’integrità psicofisica e non più anche a quelle utili.
Il rimborso, per adesso, riguarda gli infortuni e le malattie professionali in conseguenza e limitatamente al periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Al termine di questa prima fase di sperimentazione, nell’ipotesi in cui sussistano margini di miglioramento in termini di risorse disponibili, il rimborso potrà essere esteso ad altre prestazioni sanitarie, nonché alle cure necessarie nel periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi, sia per gli infortuni sia per le malattie professionali.
Istruzioni operative. L’assicurato (il lavoratore) deve produrre idonea prescrizione medica ai fini del rimborso delle spese sostenute, nonché lo scontrino attestante l’acquisto del farmaco con indicazione del codice fiscale dell’assicurato stesso e del codice ministeriale prodotto. Quest’ultimo codice è necessario per risalire al nome commerciale del farmaco . Il rimborso avverrà solo nell’ipotesi in cui il medica riconosca i farmaci “necessari” rispetto all’evento lesivo in trattazione, ovviamente a condizione che i farmaci stessi rientrino inoltre nell’elenco autorizzato:
1. CHIRURGIA: garze impregnate di antisettico;crema antibatterica per ustioni;
2. ORTOPEDIA: miorilassanti;antidolorifici per ossa;
3. OCULISTICA: pomate e/o colliri a base antibiotica;farmaci ipotonizzanti;
4. DERMATOLOGIA: antibiotici per il trattamento topico di ferite o ustioni infette;
5. NEUROLOGIA E PSICHIATRIA: ansiolitici,antivertiginosi.
Infine, l’Inail precisa che è esclusa, invece, l’autorizzazione al rimborso nell’ipotesi di carenza assicurativa (eventi in franchigia con prognosi inferiore ai 3 giorni), dal momento che tali eventi non sono assicurativamente rilevanti.

 

Fonte: ItaliaOggi                    15/11/2012

 

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