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Opzioni, ultima chiamata
16-11-2012

Prima scadenza per la sanatoria delle opzioni dimenticate. I contribuenti che, nel corso del 2011 e nei primi mesi del corrente esercizio, hanno omesso l’opzione o altri adempimenti formali richiesti per applicare un regime fiscale di favore possono sanare la loro posizione, effettuando l’adempimento entro il prossimo 31 dicembre e versando la sanzione fissa di 258 euro.
Il decreto semplificazioni prevede una sorta di riapertura di termini per queste formalità, che consente comunque di usufruire del regime agevolato qualora il contribuente (che deve possedere i requisiti di legge) effettui l’adempimento entro la scadenza della prima dichiarazione utile e versi al contempo una sanzione di 258 euro.
La dichiarazione che fa da spartiacque per la sanatoria, non è quella riferita all’anno durante il quale si è dimenticata la comunicazione, bensì la prima che deve essere presentata dopo la scadenza dimenticata.
Quindi per le opzioni omesse nei primi 9 mesi di un certo anno si tratta del modello Unico del 30 settembre dello stesso anno, mentre per quelle dell’ultimo trimestre si va al 30 settembre dell’anno seguente.
La circolare 38/E ha stabilito un periodo transitorio per le opzioni dimenticate nel 2011 e nei primi mesi del corrente esercizio, per la cui regolarizzazione è stato dato un termine fino al prossimo 31 dicembre. E’ dunque opportuno che i contribuenti eseguano tempestivamente opportune verifiche su possibili adempimenti omessi, avviando le procedure per la remissione in termini.
Si può trattare di comunicazioni del consolidato non inviate nel 2011 o il 16 giugno scorso, di quelle della trasparenza o ancora della scelta del regime Irap in base al bilancio delle società di persone o ancora dell’Iva di gruppo scaduta il 16 febbraio del 2011 o di quest’anno.
Si ritiene che rientrino nella sanatoria anche la mancata comunicazione ( (prima del 14 maggio 2011, data da cui l’adempimento è stato soppresso) dell’inizio lavori per la detrazione del 36% e l’omessa opzione per la cedola secca, compresa la comunicazione all’inquilino sulla rinuncia all’adeguamento Istat, per i contratti stipulati dopo il 7 aprile 2011.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore                 15/11/2012
 

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