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L'Iva per cassa oggi al debutto
06-12-2012

Da oggi entrano in circolazione le fatture con “regime Iva di cassa ex art.32-bis, dl 83/2012”. Le particolari regole di contabilizzazione dell’Iva, delle quali possono avvalersi i contribuenti con fatturato annuo fino a 2 milioni di euro per le cessioni e le prestazioni fatte nei confronti di altri soggetti passivi, possono infatti essere applicate a partire dalle operazioni effettuate dal 1 dicembre 2012.
Le imprese e i professionisti che, avendo il requisito dimensionale previsto, decideranno di avvalersi del nuovo regime contabile, nel quale l’imposta è liquidata in base al criterio di cassa, possono farlo manifestando l’opzione attraverso il cosiddetto “comportamento concludente”.
Di norma, l’opzione ha effetto dal 1 di gennaio dell’anno in cui è esercitata, oppure dalla data di inizio dell’attività se esercitata da tale momento, ed è vincolante per tre anni.
Eccezionalmente, in fase di prima applicazione, considerata la decorrenza del 1 dicembre 2012 fissata dal decreto, è possibile esercitare l’opzione da tale data, riportando quindi sulle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate da oggi la dicitura “regime Iva di cassa ex art. 32-bis dl 83/2012” e, soprattutto, liquidando poi l’imposta per il mese di dicembre con il criterio di cassa.
In effetti, non è tanto l’annotazione della predetta dicitura sulle fatture emesse, adempimento obbligatorio ma comunque non sostanziale, bensì la modalità di liquidazione dell’imposta a rendere efficace l’opzione per il regime di cassa.
Di conseguenza, anche coloro che non dovessero riportare l’annotazione sulle fatture possono avvalersi del regime di cassa liquidando l’imposta in coerenza con le regole del particolare regime.
Occorre prestare attenzione al fatto che il nuovo regime è applicabile alle operazioni “effettuate” dal 1 dicembre, per cui non è applicabile alle operazioni effettuate prima di tale data, anche se fatturate dopo.
Di contro, alle operazioni effettuate entro il 30 novembre, ancorché fatturate dopo, è ancora possibile, ricorrendone i presupposti, applicare l’esigibilità differita di cui all’art.7 del dl n. 185/2008, indicandolo sulla fattura; tale norma non può più essere applicata alle operazioni effettuate da oggi.
In questa fase transitoria potranno circolare fatture ed esigibilità differita ex art. 7, dl 185/2008 e fatture in regime di cassa ex art. 32-bis, dl 83/2012.
I destinatari delle fatture dovranno fare attenzione alla distinzione tra le une e le altre:
· Nel primo caso il cessionario/committente non può detrarre l’Iva addebitatagli fintanto che non paga il corrispettivo;
· Nel secondo caso, invece, il cessionario/committente può detrarre l’imposta anche se non paga il corrispettivo.
Una delle peculiarità del regime di cassa sta nel fatto che il differimento dell’esigibilità dell’Iva per il fornitore non ha effetto sull’insorgenza del diritto alla detrazione del cliente.

 

FONTE: ItaliaOggi                 01/12/2012

 

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