Si tratta di una Autorizzazione (Tesserino) che viene rilasciata dalla Comunità Montana del Tronto per i residenti nei Comuni membri,  per poter effettuare la ricerca e raccolta dei tartufi,  ai sensi della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n.34

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO

Per ottenere l'apposita autorizzazione per la ricerca e raccolta dei tartufi  è necessario sostenere una prova di esame davanti ad una Commissione Provinciale.Per l'ammissione all'esame si  deve presentare  una domanda in bollo , indirizzata al Presidente della Comunità Montana del Tronto.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Comunità Montana del Tronto
Via della Cartiera, n°1
63100 Ascoli Piceno
Tel . 0736251746/7  Fax 0736-246077

ADDETTO AL  SERVIZIO

 
 Dal Lunedi al Venerdi, dalle ore 8.00 alle 14.00 / l Martedi e il Giovedi pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 
   Sig.ra  Celestina Rucci 

  FAC SIMILE DOMANDA 

Oggetto:Domanda di partecipazione all'esame di idoneità per il conseguimento dell' autorizzazione  alla ricerca e raccolta tartufi.Art.15 L.R. n°34/87

MARCA DA L.  20.000. 
Il sottoscritto___________________________________________________________________
nato a ____________________________  il ______________________________
residente a ________________________________________ Provincia di ________
via________________________________________________n.____
CHIEDE
ai sensi dell'art.15ella Legge Regionale n. 34 del 06.10.1987 di cui all'oggetto, di essere ammesso a partecipare
all'esame di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione alla ricerca e raccolta tartufi.
Con osservanza
  Data_______________________ Firma___________________________

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, autocertifica , ai sensi dell'art.3 della legge 15-05-97  n° 127,    di essere residente a ________________________ Prov. _______ Via_______________________n° _______

  Data________________________ Firma_______________________________

PERIODI DI RACCOLTA

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei periodi:
dal 1°ottobre al 31 dicembre: TUBER MAGNATUM Pico detto volgarmente tartufo bianco
dal 1° dicembre al 15 marzo:TUBER MELANOSPORUM Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia e Spoleto
da 1° gennaio al 15° marzo: TUBER BRUMALE var.MOSCHATUM De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato
dal 1° maggio al 31 agosto e dal 1° ottobre al 31 dicembre: TUBER AESTIVUM Vitt. detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone
dal 1° ottobre al 31 dicembre: TUBER AESTIVUM var.UNCINATUM Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato
dal 1° gennaio al 15 marzo: TUBER BRUMALE Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera
dal 15 gennaio al 30 aprile: TUBER BORCHII Vitt. o TUBER ALBIDUM Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo
dal  1° Ottobre al 31 Dicembre: TUBER MACROSPORUM Vitt. detto volgarmente tartufo nero liscio
  dal 1° ottobre al 31 gennaio: TUBER MESENTERICUM Vitt. detto volgarmente tartufo nero ordinario
In presenza di particolari situazioni climatiche si possono stabilire variazioni nei periodi indicati alle quali verra' data pubblicita' mediante manifesti affissi nei comuni e nelle zone interessate.

           NORME           

La ricerca e la raccolta dei tartufi e' libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l'affissione di tabelle. le superfici utilizzate da bestiame al pascolo sono terreni coltivati.
Hanno diritto di proprieta sui tartufi prodotti nelle tarufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purche' vengano apposte apposite tabelle monitoriedelimitanti le tartufaie stesse.

MODALITA' E DIVIETI DI RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI

La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate con l'ausilio del cane.
Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato esclusivamente il "vanghetto" o la " vanghella".
Le buche nel terreno possono essere aperte soltanto dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo.
Le buche aperte per l'estrazione del tartufo devono essere subito riempite con la stessa terra rimossa e il terreno deve essere regolarmente conguagliato.
Sono vietate la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la raccolta mediante lavorazione andante del terreno
La raccolta dei tarufi e' vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole

TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE

E' istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di L. 180.000

SANZIONI

Ogni violazione delle norme della L.R. n. 34/87, fermo restando l'obbligo della denunzia all'Autorita' Giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale, ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione della Legge viene affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati di farla rispettare le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
 ASPETTI LEGISLATIVI