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Che cos'è l'Apprendistato / Apprendistato Professionalizzante
Le finalità

Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale, intesa quale acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, attraverso la formazione sul lavoro.

L'ambito di applicazione

Può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (vale a dire 29 anni e 364 giorni, secondo la Circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 15/07/2005), ne bastano diciassette se si è in possesso di una qualifica professionale.

I contratti collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere superiore a sei anni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante é disciplinato in base ai seguenti principi:

  • può essere utilizzato in tutti i settori di attività per i quali la Regione abbia approvato i profili formativi e la contrattazione collettiva abbia disciplinato gli aspetti di propria competenza;
  • il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non deve superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate presenti in azienda, ove non ne abbia alle proprie dipendenze, ovvero ne abbia meno di tre, può tuttavia assumerne un massimo di tre;
  • è in forma scritta con l'indicazione della prestazione oggetto del contratto e della qualifica da conseguire;
  • la categoria di inquadramento dell'apprendista non può essere inferiore per più di due livelli, alla categoria spettante alla qualifica di avviamento;
  • deve essere predisposto un piano formativo individuale da sottoporre all'esame degli enti bilaterali di settore o, in mancanza di questi, alla Commissione Provinciale del Lavoro per il rilascio del parere di conformità;
  • l'assunzione deve essere comunicata il giorno antecedente all'avvio per via telematica;
  • divieto per il datore di lavoro di recedere prima della scadenza del contratto, salvo giusta causa o giustificato motivo, alla scadenza l'apprendista si riterrà mantenuto in servizio salvo disdetta a norma dell'articolo 2118 del Codice civile;