Contesto normativo di riferimento:


L’art. 26, comma 2, della Legge 5 gennaio 1995, n° 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” stabilisce quanto segue: “chiunque rinvenga capi di selvaggina morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Ufficio Caccia della Provincia…”;