La legge n. 126 del 24 luglio 2008 introduce misure a favore di coloro i quali si trovano in difficoltà economiche tali da mettere a rischio la possibilità del pagamento delle rate del mutuo casa sottoscritto negli anni passati. In particolare l’art. 3 della legge 126 regolamenta la rinegoziazione dei mutui per acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale, sottoscritti in data anteriore al 29 maggio 2008. L’applicazione di detta norma consente la possibilità di ottenere una rata inferiore per effetto del differimento della durata del mutuo o per effetto della rinegoziazione delle condizioni del contratto. E’ possibile pertanto rivolgersi al proprio Istituto di credito, qualora questo abbia aderito all’apposita convenzione tra il Ministero dell’Economia e l’ABI. Va ricordato che gli Istituti di credito, aderenti all’apposita convenzione, non possono negare al richiedente la possibilità di rinegoziare o surrogare il mutuo, quando ne ricorrano le condizioni. Per una migliore e completa informazione si può consultare il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’indirizzo www.tesoro.it inserendo nel motore di ricerca la dicitura “rinegoziazione mutui”.