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Provinciale/Difensore Civico
IL DIFENSORE CIVICO

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Comunicato
del Difensore Civico sul pagamento delle cartelle esattoriali
inviate dal Consorzio Bonifica Tronto |
In questi ultime
settimane
sono stati molti i cittadini che si sono rivolti al
Difensore Civico per chiedere informazioni sugli Avvisi e
cartelle esattoriali inviate dal Consorzio Bonifica
Aso-Tenna e
Tronto- per il pagamento del tributo Bonifica Tronto
, chiedendo altresì come e dove proporre eventuali ricorsi
.
Gli AVVISI di PAGAMENTO inviati
dall’Equitalia non sono
CARTELLE esattoriali e quindi il mancato pagamento dei
bollettini inviati entro il termine indicato del 30/6/
2010 non comporterà sanzioni e/o procedure esecutive nei
confronti di chi non ha pagato.
L’Avviso quindi precede solo l’invio da parte dell’Equitalia
della CARTELLA esattoriale , la
quale quindi , nel caso in cui non si è provveduto a pagare
la somma indicata nel precedente AVVISO, conterrà anche le
spese di notifica , i compensi di riscossione ( pochi euro)
.
La Cartella esattoriale contiene la
intimazione di provvedere al pagamento della stessa
entro 60 giorni dalla
notifica della stessa, questo significa che se io
ho ricevuto dal postino la cartella in data 1/6/2010 avrò
termine per pagare sino al 31/7/2010 ( non si conta nel
computo dei termini la data di ricezione dell’atto ) .
Entro il medesimo termine e cioè
se ho ricevuto l’atto l’1/6/2010 entro il 31/7/2010 potrò
non pagare ma proporre opposizione dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno che ha sede in Via
Marini ( uffici Finanziari) .
Occorre far presente che si
applica anche al ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie
la sospensione dei termini in materia giudiziaria.
Cosa significa questo?
Significa che dall’1/8/ al 15/9
dell’anno vi è una sospensione dei termini , quindi se io ho
ricevuto al notifica della cartella esattoriale di cui
sopra dopo l’1/6/2010 e quindi dal 2/6 in poi il mio
ricorso alla commissione tributaria o il termine per pagare
la cartella, non andrà più a scadere entro il mese di
luglio bensì entro quello di agosto o di settembre , allora
i 60 giorn che mi sono concessi
per fare l’opposizione slittano sino a date successive al
15 settembre .
Facciamo un esempio
:
Mi
viene notificata la cartella esattoriale il giorno
2/6/2010 contando i 60 giorni concessimi per il pagamento e
per l’opposizione io dovrei pagare o oppormi entro
l’1/8/2010 ma applicandosi la sospensione dei termini ,
potrò pagare e/o proporre opposizione entro il 16/9/2010 .
Altro
esempio
;
ho ricevuto la cartella il 10/6/2010 il termine dei 60
giorni mi andrebbe a scadere il 9/8/2010 ma in virtù
della sospensione dei termini che opera dall’1/8 compreso
al 15/9 compreso , potrò pagare e/o oppormi sino al 24
settembre 2010 –
Possiamo quindi concludere
riassumendo che se mi è stato inviato l’Avviso e non ho
pagato, probabilmente mi verrà notificata la relativa
cartella esattoriale che potrò pagare e/o opporre entro il
termine di gg60 dalla effettiva ricezione dell’atto .
Ove la cartella mi fosse stata
notificata nei giorni precedenti l’1/6/2010 o nello stesso
1/6/2010 dovrò sicuramente pagare e/o proporre opposizione
entro il 31/7/2010; ove invece la cartella mi fosse stata
notificata in tempi successivi al 2/6/2010 ( compreso il
2/6/2010) il pagamento e la proposizione dell’opposizione mi
slitterrà a date successive al
15/9/2010 .
Da
ricordare
che il termine entro cui
iniziare a contare il computo dei termini di 60 giorni,
ove io non avessi ricevuto la cartella direttamente dal
postino ma fossi andata a ritirarla nei giorni successivi
alla posta , inizia a decorrere dal giorno in cui io sono
andata a ritirare la raccomandata alla posta.
L’Ufficio del Difensore Civico della provincia
resta a disposizione per informazioni da dare ai cittadini
in merito ai problemi relativi alla
Tassa Bonifica tutti i venerdì dalle ore 9,30 alle ore 14 o
in altri giorni previo appuntamento da prendere presso l’URP
della Provincia.
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Il Difensore civico
“si attiva di propria iniziativa o su istanza di parte, al fine di
garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, buon
andamento, efficienza e imparzialità nell’azione amministrativa, con
particolare riguardo al corso ed alla trasparenza del procedimento e
all’emanazione dei provvedimenti ... può intervenire anche su
sollecitazione di organismi e formazioni sociali o di volontariato,
al fine di rendere effettiva la garanzia dei diritti loro
riconosciuti dalla legge ... provvede - nei limiti e secondo le
modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente
Regolamento - alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, interessi collettivi o diffusi, dei cittadini,
degli Enti locali e degli utenti dei servizi”.
Inoltre il Difensore Civico, nel
ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento
dell’Amministrazione Provinciale e delle Aziende e degli Enti
dipendenti, “segnala al Presidente della Provincia, su istanza o di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i
ritardi dell’Amministrazione Provinciale stessa, delle Aziende ed
Enti dipendenti, nei confronti dei cittadini e degli Enti Locali,
affinché vi si ponga rimedio”.
Chi è il Difensore Civico della
Provincia
Come
contattare il Difensore Civico
Regolamento dell’Ufficio del Difensore civico
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Il difensore civico segnala |
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Per il
riscaldamento autonomo non serve più la unanimità
dell’assemblea condominiale
La Corte di
Cassazione ha messo la parola fine sulle tante battaglie
legali insorte tra i condomini ogni qualvolta si è posta la
necessità per un condomino di staccarsi dall’impianto
centralizzato e di mettere un impianto di riscaldamento
autonomo.
La sentenza n
26822 /2008 sottolinea che la normativa approvata con il DPR
41/93 “ è finalizzata al conseguimento del risparmio
energetico . questo consente alla maggioranza dei condomini
, escludendo la necessità della unanimità , di decidere la
dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato e
la sostituzione di esso con impianti autonomi rispondenti
alle caratteristiche di legge “.
Ne consegue che
“ non è più consentito ad una minoranza dissidente di
mantenere in esercizio il dimesso impianto, risolvendosi una
tale eventualità in un dispendio maggiore di energia e non
di quel risparmio perseguito dalla legge”
La Cassazione
ha sottolineato che “ non solo la canna fumaria non può che
essere un bene comune la cui installazione e manutenzione
deve necessariamente gravare su tutti i condomini nelle
proporzioni millesimali previste” ma ha sottolineato pure
che il passaggio del riscaldamento da centralizzato ad
autonomo consente anche quel risparmio energetico previsto
dalla legge per cui “ tutti i condomini devono partecipare
alle spese per l’installazione”.
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Rifiuti: abolita l’Iva-
attenzione alle prossime bollette.
La Corte Costituzionale boccia l’imposta sulla tariffa
di igiene ambientale, in attesa
di interventi da parte delle Autorità competenti,, il
Difensore Civico Provinciale , in prima linea per informare
cittadini ed utenti .
Preliminarmente occorre spiegare cosa sia la Tariffa
di igiene ambientale o TIA , è il
nuovo sistema di finanziamento comunale della gestione dei
rifiuti e della pulizia degli spazi comuni, introdotto in
Italia dal decreto Ronchi; essa dovrà sostituire
progressivamente la TARSU , cioè la tassa sui rifiuti solidi
urbani . Come dice il nome , la
tariffa al contrario della tassa ha come obiettivo di far
pagare agli utenti esattamente per quanto usufruiscono del
servizio “ nel modo più preciso possibile” .
La Corte costituzionale con sentenza n
238 del 24/7/2009 ha stabilito che la predetta TIA
rappresenta un TRIBUTO e non un CORRISPETTIVO di un
servizio., quella sui rifiuti è una tassa , definirla
bolletta è improprio, considerato che siamo difronte ad un atto di natura
tributaria e non ad una fattura, come quella relativa ai
consumi di luce, acqua e gas.
E’ innegabile che l’applicazione della sentenza della
Consulta creerà notevoli problemi ,
non ultimo quello di individuare , chi, se del caso, dovrà
rimborsare i cittadini che chiedono il rimborso IVA
indebitamente pagata.
In ogni caso , data la chiarezza
della sentenza della Consulta ove i Gestori continuassero a
fatturare con IVA , l’utente può far ricorso alla
commissione tributaria provinciale , ricorso che troverebbe
accoglimento.
Per ulteriori informazioni il
Difensore Civico Provinciale è disponibile ad illustrare la
problematica e sostenere i diritti dei cittadini –utenti .
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