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IL DIFENSORE CIVICO

Tassa Bonifica: le osservazioni legali del Difensore Civico

Scarica il file in formato .pdf

 

Comunicato del Difensore Civico sul pagamento delle cartelle esattoriali inviate dal Consorzio Bonifica Tronto

In questi ultime settimane sono stati  molti i  cittadini che si sono rivolti al Difensore Civico per chiedere informazioni sugli Avvisi e cartelle esattoriali inviate dal Consorzio Bonifica Aso-Tenna e Tronto- per il pagamento del tributo Bonifica Tronto , chiedendo altresì  come e dove proporre eventuali ricorsi .
Gli AVVISI  di PAGAMENTO  inviati dall’Equitalia  non sono CARTELLE esattoriali e quindi il mancato pagamento dei bollettini inviati  entro il termine indicato del  30/6/ 2010  non comporterà sanzioni e/o procedure esecutive nei confronti di chi non ha pagato.
L’Avviso quindi precede solo l’invio da parte dell’Equitalia della CARTELLA esattoriale , la quale quindi , nel caso in cui non si è provveduto a pagare la somma indicata nel precedente AVVISO, conterrà anche le spese di notifica , i compensi di riscossione ( pochi euro) .
La Cartella esattoriale contiene  la intimazione di provvedere al pagamento della stessa entro 60 giorni dalla notifica della stessa, questo significa che se io ho ricevuto dal postino la cartella in data 1/6/2010 avrò termine per pagare sino al 31/7/2010 ( non si conta nel computo dei termini la data di ricezione dell’atto ) .
Entro il medesimo termine e cioè  se ho ricevuto l’atto l’1/6/2010 entro il 31/7/2010 potrò non pagare ma proporre opposizione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno  che ha sede in Via Marini ( uffici Finanziari) .
Occorre  far presente  che si applica anche al ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie la sospensione dei termini in materia giudiziaria. Cosa significa questo?
Significa che  dall’1/8/ al 15/9 dell’anno vi è una sospensione dei termini , quindi se io ho ricevuto al notifica della cartella esattoriale di cui sopra  dopo l’1/6/2010 e quindi  dal 2/6 in poi il mio ricorso alla commissione tributaria o il termine per pagare la cartella,  non andrà più a scadere entro il mese di luglio bensì entro quello di agosto o di settembre , allora i 60 giorn che  mi sono concessi per fare l’opposizione slittano  sino a date successive al 15 settembre .

Facciamo un esempio : Mi viene notificata la cartella esattoriale il giorno 2/6/2010  contando i 60 giorni concessimi per il pagamento e per l’opposizione io  dovrei pagare o oppormi entro  l’1/8/2010 ma  applicandosi la sospensione  dei termini , potrò pagare e/o proporre opposizione entro il 16/9/2010 .

Altro esempio ; ho ricevuto la cartella il 10/6/2010  il termine dei 60 giorni   mi andrebbe  a scadere il 9/8/2010  ma  in virtù della sospensione dei termini  che opera dall’1/8 compreso al 15/9 compreso , potrò pagare e/o oppormi sino al  24 settembre 2010 –

Possiamo quindi concludere riassumendo che se mi è stato inviato l’Avviso e non ho pagato, probabilmente mi verrà notificata la relativa cartella esattoriale che potrò pagare e/o opporre entro il termine di gg60 dalla effettiva ricezione dell’atto .
Ove  la cartella mi fosse stata notificata nei giorni precedenti  l’1/6/2010 o nello stesso 1/6/2010 dovrò sicuramente pagare e/o proporre opposizione  entro il 31/7/2010;  ove invece la cartella mi fosse stata notificata in tempi successivi al 2/6/2010 ( compreso il 2/6/2010) il pagamento e la proposizione dell’opposizione mi slitterrà a date successive al 15/9/2010 .

Da ricordare che il termine entro  cui iniziare a contare  il computo dei termini  di 60 giorni, ove io non avessi ricevuto la cartella direttamente dal postino ma fossi andata a ritirarla nei giorni successivi alla posta , inizia a decorrere dal giorno in cui io sono andata a ritirare la raccomandata alla posta.

L’Ufficio del Difensore Civico della provincia resta a disposizione per informazioni da dare ai cittadini in merito ai problemi relativi alla Tassa Bonifica  tutti i venerdì dalle ore 9,30 alle ore 14 o in altri giorni previo appuntamento da prendere presso l’URP della Provincia.

 

ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Dicembre 2008-Gennaio 2010

Scarica la relazione illustrativa

Il Difensore civico “si attiva di propria iniziativa o su istanza di parte, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza e imparzialità nell’azione amministrativa, con particolare riguardo al corso ed alla trasparenza del procedimento e all’emanazione dei provvedimenti ... può intervenire anche su sollecitazione di organismi e formazioni sociali o di volontariato, al fine di rendere effettiva la garanzia dei diritti loro riconosciuti dalla legge ... provvede - nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento - alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, interessi collettivi o diffusi, dei cittadini, degli Enti locali e degli utenti dei servizi”.
Inoltre il Difensore Civico, nel ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Provinciale e delle Aziende e degli Enti dipendenti, “segnala al Presidente della Provincia, su istanza o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione Provinciale stessa, delle Aziende ed Enti dipendenti, nei confronti dei cittadini e degli Enti Locali, affinché vi si ponga rimedio”.

Chi è il Difensore Civico della Provincia

Come contattare il Difensore Civico

Regolamento dell’Ufficio del Difensore civico
 

Il difensore civico segnala

 

Per il riscaldamento autonomo non serve più la unanimità dell’assemblea condominiale  

La Corte di Cassazione ha messo la parola fine sulle tante battaglie legali insorte tra i condomini ogni qualvolta si è posta la necessità per  un condomino di staccarsi dall’impianto centralizzato e di mettere un impianto di riscaldamento autonomo.

La sentenza n 26822 /2008 sottolinea che la normativa approvata con il DPR 41/93 “ è finalizzata al conseguimento del risparmio energetico . questo  consente alla maggioranza dei condomini , escludendo la necessità della unanimità , di decidere la  dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato  e la sostituzione di esso con impianti autonomi  rispondenti alle caratteristiche di legge “.

Ne consegue che “ non è più consentito ad una minoranza dissidente di mantenere in esercizio il dimesso impianto, risolvendosi una tale eventualità in un dispendio maggiore di energia e non di quel risparmio  perseguito dalla legge”

La Cassazione  ha sottolineato che “ non solo la canna fumaria non può che essere un bene comune la cui installazione e manutenzione deve necessariamente gravare su tutti i condomini nelle proporzioni millesimali previste” ma ha sottolineato pure che il passaggio del riscaldamento da centralizzato ad autonomo consente anche quel risparmio energetico previsto dalla legge per cui “ tutti i condomini devono partecipare alle spese per l’installazione”.

 

 

Rifiuti: abolita l’Iva- attenzione alle prossime bollette.
La Corte Costituzionale boccia l’imposta sulla tariffa di igiene ambientale, in attesa di interventi da parte delle Autorità competenti,, il Difensore Civico Provinciale , in prima linea per informare cittadini ed utenti .

Preliminarmente occorre spiegare cosa sia la Tariffa di igiene ambientale o TIA , è il nuovo sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti e della pulizia degli spazi comuni, introdotto in Italia dal decreto Ronchi; essa dovrà sostituire progressivamente la TARSU , cioè la tassa sui rifiuti solidi urbani . Come dice il nome , la tariffa al contrario della tassa ha come obiettivo di far pagare agli utenti esattamente per quanto usufruiscono del servizio “ nel modo più preciso possibile” .

La Corte costituzionale con sentenza  n 238 del 24/7/2009 ha stabilito che la predetta TIA rappresenta un TRIBUTO e non un CORRISPETTIVO di un servizio., quella sui rifiuti è una tassa , definirla bolletta è improprio, considerato che siamo difronte ad un atto di natura tributaria e non ad una fattura, come quella relativa ai consumi di luce, acqua e gas.  

E’ innegabile che l’applicazione della sentenza della Consulta creerà notevoli problemi , non ultimo quello di individuare , chi, se del caso, dovrà rimborsare i cittadini che chiedono il rimborso IVA indebitamente pagata.

In ogni caso , data la chiarezza della sentenza della Consulta ove i Gestori continuassero a fatturare con IVA , l’utente  può far ricorso alla commissione tributaria provinciale , ricorso che troverebbe accoglimento.

Per ulteriori informazioni il Difensore Civico Provinciale è disponibile ad illustrare la problematica e sostenere i diritti dei cittadini –utenti .