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Provinciale/Difensore Civico
IL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore civico
“si attiva di propria iniziativa o su istanza di parte, al fine di
garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, buon
andamento, efficienza e imparzialità nell’azione amministrativa, con
particolare riguardo al corso ed alla trasparenza del procedimento e
all’emanazione dei provvedimenti ... può intervenire anche su
sollecitazione di organismi e formazioni sociali o di volontariato,
al fine di rendere effettiva la garanzia dei diritti loro
riconosciuti dalla legge ... provvede - nei limiti e secondo le
modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente
Regolamento - alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, interessi collettivi o diffusi, dei cittadini,
degli Enti locali e degli utenti dei servizi”.
Inoltre il Difensore Civico, nel
ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento
dell’Amministrazione Provinciale e delle Aziende e degli Enti
dipendenti, “segnala al Presidente della Provincia, su istanza o di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i
ritardi dell’Amministrazione Provinciale stessa, delle Aziende ed
Enti dipendenti, nei confronti dei cittadini e degli Enti Locali,
affinché vi si ponga rimedio”.
Chi è il Difensore Civico della
Provincia
Come
contattare il Difensore Civico
Regolamento dell’Ufficio del Difensore civico
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Il difensore civico segnala |
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Per il
riscaldamento autonomo non serve più la unanimità
dell’assemblea condominiale
La Corte di
Cassazione ha messo la parola fine sulle tante battaglie
legali insorte tra i condomini ogni qualvolta si è posta la
necessità per un condomino di staccarsi dall’impianto
centralizzato e di mettere un impianto di riscaldamento
autonomo.
La sentenza n
26822 /2008 sottolinea che la normativa approvata con il DPR
41/93 “ è finalizzata al conseguimento del risparmio
energetico . questo consente alla maggioranza dei condomini
, escludendo la necessità della unanimità , di decidere la
dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato e
la sostituzione di esso con impianti autonomi rispondenti
alle caratteristiche di legge “.
Ne consegue che
“ non è più consentito ad una minoranza dissidente di
mantenere in esercizio il dimesso impianto, risolvendosi una
tale eventualità in un dispendio maggiore di energia e non
di quel risparmio perseguito dalla legge”
La Cassazione
ha sottolineato che “ non solo la canna fumaria non può che
essere un bene comune la cui installazione e manutenzione
deve necessariamente gravare su tutti i condomini nelle
proporzioni millesimali previste” ma ha sottolineato pure
che il passaggio del riscaldamento da centralizzato ad
autonomo consente anche quel risparmio energetico previsto
dalla legge per cui “ tutti i condomini devono partecipare
alle spese per l’installazione”.
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Rifiuti: abolita l’Iva-
attenzione alle prossime bollette.
La Corte Costituzionale boccia l’imposta sulla tariffa
di igiene ambientale, in attesa
di interventi da parte delle Autorità competenti,, il
Difensore Civico Provinciale , in prima linea per informare
cittadini ed utenti .
Preliminarmente occorre spiegare cosa sia la Tariffa
di igiene ambientale o TIA , è il
nuovo sistema di finanziamento comunale della gestione dei
rifiuti e della pulizia degli spazi comuni, introdotto in
Italia dal decreto Ronchi; essa dovrà sostituire
progressivamente la TARSU , cioè la tassa sui rifiuti solidi
urbani . Come dice il nome , la
tariffa al contrario della tassa ha come obiettivo di far
pagare agli utenti esattamente per quanto usufruiscono del
servizio “ nel modo più preciso possibile” .
La Corte costituzionale con sentenza n
238 del 24/7/2009 ha stabilito che la predetta TIA
rappresenta un TRIBUTO e non un CORRISPETTIVO di un
servizio., quella sui rifiuti è una tassa , definirla
bolletta è improprio, considerato che siamo difronte ad un atto di natura
tributaria e non ad una fattura, come quella relativa ai
consumi di luce, acqua e gas.
E’ innegabile che l’applicazione della sentenza della
Consulta creerà notevoli problemi ,
non ultimo quello di individuare , chi, se del caso, dovrà
rimborsare i cittadini che chiedono il rimborso IVA
indebitamente pagata.
In ogni caso , data la chiarezza
della sentenza della Consulta ove i Gestori continuassero a
fatturare con IVA , l’utente può far ricorso alla
commissione tributaria provinciale , ricorso che troverebbe
accoglimento.
Per ulteriori informazioni il
Difensore Civico Provinciale è disponibile ad illustrare la
problematica e sostenere i diritti dei cittadini –utenti .
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